Oggetto dell'agevolazione | Importo | Riferimento normativo | ||
|
| Legge finanziaria 2007 comma 346 | ||
Sostituzione del vecchio frigorifero con uno nuovo almeno in classe A+ |
| Legge finanziaria 2007 comma 353 | ||
interventi su edifici esistenti riguardanti le pareti, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, in modo da garantire un miglior isolamento termico**, |
| Legge finanziaria 2007 comma 345 | ||
Riqualificazione energetica di edifici esistenti che permetta di ottenere un risparmio di almeno il 20% di energia**, |
| Legge finanziaria 2007 comma 344 | ||
Sostituzione del vecchio impianto termico compresa la caldaia con una a condensazione |
| Legge finanziaria 2007 comma 347 |
*- un tecnico abilitato deve certificare la rispondenza dell'intervento attuato ai requisiti previsti,
- il contribuente deve acquisire la certificazione energetica dell'edificio o un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. Le spese per la certificazione energetica o per l'attestato di qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili.
- con successivo Decreto del Ministro dell'economia e finanze saranno dettate le disposizioni attuative
**I requisiti tecnici dell'intervento sono riportati ai commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n.296)
La finanziaria 2007 prevede una serie di interventi volti alla diminuzione dei consumi, anche riguardanti la ristrutturazione di tetti, pareti, finestre e caldaie, che permettono di usufruire di una detrazione del 55 % in 3 anni.
Tutte le informazioni riportate sono prese dal documento della finanziaria a partire dalla pagina 142.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita` , spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e` asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull'asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).
Gli Allegati
L'Allegato A al decreto contiene la schema per l'attestato di qualificazione energetica; l'Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio; l'Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l'Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K); l'Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l'Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, .
Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all'Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it o a mezzo raccomandata.
"strutture opache orizzontali" della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti.
A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347